mercoledì 24 agosto 2011

Concordati?




Gli immobili indicati nell’art. 13 e negli alinea primo e secondo dell’articolo 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna il palazzo di Sant’Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicario (allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11) e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, goderanno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll’intervento del Sommo Pontefice.

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